(Beni del demanio marittimo)
Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di
acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno
comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
(Pertinenza del demanio marittimo)
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono
entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale sono
considerate come pertinenze del demanio stesso.
(Uso del demanio marittimo)
L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio
marittimo e vi esercita la polizia.
(Limiti del demanio marittimo)
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri
corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal
Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e
per i lavori pubblici, nonchÈ con gli altri ministri
interessati.
(Delimitazione di zone del demanio marittimo)
Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque
ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del
demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento le
pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative
operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono
risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto
con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di
accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore
marittimo dý atto nel relativo processo verbale dell'accordo
intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i
relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale
entro sessanta giorni dalla recezione puÚ annullare con suo
decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli
interessati per tramite del direttore marittimo. In caso di
annullamento, la risoluzione in via amministrativa della
contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile di concerto
con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autoritý giurisdizionali, la
tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le
finanze.
(Ampliamento del demanio marittimo)
Quando per necessitý dei pubblici usi del mare occorra
comprendere nel demanio marittimo zone di proprietý privata di
limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i
depositi e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione
di pubblico interesse per l'espropriazione Ë fatto con decreto
del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le
finanze.
Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da
espropriare.
(destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi
pubblici)
Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta
dell'amministrazione interessata determinate parti del demanio
marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i
quali riprendono la loro destinazione normale.
(Esclusione di zone dal demanio marittimo)
Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute
utilizzabili per i pubblici usi del mare sono escluse dal demanio
marittimo con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto
con quello per le finanze.
(Concessione di beni demaniali)
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, puÚ concedere l'occupazione e l'uso, anche
esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un
determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza
del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata
superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non
superiore al quadriennio che importino impianti di difficile
sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti
di difficile sgombero sono di competenza del capo di compartimento
marittimo.
(Concorso di pił domande di concessione)
Nel caso di pił domande di concessione, Ë preferito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione
della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso
che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un pił rilevante
interesse pubblico.
Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni
di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di
difficile sgombero, si procede a pubblica gara o licitazione
privata.
Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al
quadriennio e che non importino impianti si difficile sgombero, la
preferenza Ë data al precedente concessionario e, in mancanza,
si procede a licitazione privata.
(Anticipata occupazione di zone demaniali)
Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autoritý marittima
puÚ, su richiesta dell'interessato, consentire, previa
cauzione, la immediata occupazione e l'uso di beni del demanio
marittimo, nonchÈ l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari,
a rischio del richiedente, purchÈ questo si obblighi ad
osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di
concessione.
Se la concessione Ë negata, il richiedente deve demolire le
opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
(Misura di canone)
La misura del canone Ë determinata dall'atto di concessione.
Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza
o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero
riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
(Riduzione del canone)
Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del
concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti
diritti di terzi, al concessionario non Ë dovuto alcun
indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva
la facoltý prevista nel primo comma dell'art. 44.
(Costituzione d'ipoteca)
Il concessionario puÚ, previa autorizzazione
dell'autoritý concedente, costituire ipoteca sulle opere da
lui costruite sui beni demaniali.
(Revoca delle concessioni)
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per
specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre
ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione marittima.
La revoca non dý diritto a indennizzo. Nel caso di revoca
parziale si fa luogo ad una adeguata riduzione del canone, salva la
facoltý prevista dal comma dell'art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili
l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente
stabilito, Ë tenuta a corrispondere un indennizzo pari al
rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli
anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso
l'indennizzo non puÚ essere superiore al valore delle opere al
momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati
ammortamenti.
(Domande incompatibili)
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo
risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per
uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente
puÚ essere revocata con decreto reale, previo parere del
consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma
dell'articolo precedente.
(Modifica o estinzione della concessione per fatto della
amministrazione)
In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltý di
rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autoritý
concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca.
La stessa facoltý spetta al concessionario anche quando la
utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in
conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dello
Stato o da altri enti pubblici.
Se l'utilizzazione Ë resa totalmente impossibile la concessione
si estingue.
(Modifica o estinzione per cause naturali)
Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi
subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della
concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione
del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali
nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore
utilizzazione della concessione, questa si estingue.
(Subingresso nella concessione)
Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autoritý
concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o
l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su
beni demaniali non puÚ subentrare nella concessione senza
l'autorizzazione dell'autoritý concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel
godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro
sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti
all'idoneitý tecnica od economica degli eredi, la
amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si
applicano le norme relative alla revoca.
(Decadenza della concessione)
L'amministrazione puÚ dichiarare la decadenza del
concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di
concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini
assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto
nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale
Ë stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a
questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della
concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o
imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alla lettera a) e b) l'amministrazione puÚ
accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la
decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale
l'interessato puÚ presentare le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere
eseguite nÈ per spese sostenute.
(Autoritý competente a dichiarare la revoca e la
decadenza)
La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le
formalitý stabilite dal regolamento, dall'autoritý che
ha fatto la concessione.
(Devoluzione delle opere non amovibili)
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando
venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite
sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun
compenso o rimborso, salva la facoltý dell'autoritý
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non
esegua l'ordine di demolizione, puÚ provvedervi di ufficio ai
termini dell'art. 54.
(Disciplina dell'uso di beni demaniali)
Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi
meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietý
dello Stato, nelle localitý dove sia riconosciuto opportuno,
il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di
pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta
di merci o di materiali per un periodo di tempo eccedente quello
necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni
relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne
fissa la durata.
(Estrazione e raccolta di arena o altri materiali)
Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale,
l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali
Ë sottoposta alla concessione del capo del compartimento.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti)
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e
stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i
confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano
comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto
e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze
infiammabili o esplosive Ë richiesta inoltre l'autorizzazione
del Ministro per le comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite
dall'autoritý marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi
e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle
speciali disposizioni in materia.
(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo)
Presso ogni ufficio di compartimento Ë tenuto, nelle forme
stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di
demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.
(Occupazione e innovazioni abusive)
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi
siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento
ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il
termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione
dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.
(Nuove opere in prossimitý del demanio
marittimo)
L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri del
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare Ë
sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localitý l'estensione
della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere Ë
sottoposta alla predetta autorizzazione puÚ essere determinata
in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere
del Consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni
l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.
L'autorizzazione non Ë richiesta quando le costruzioni sui
terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di
ampliamento giý approvati dall'autoritý marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata
dai primi due comma del presente articolo, l'autoritý
marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.
Capo II. Delle zone portuali della navigazione interna
(Competenza dell'amministrazione della navigazione interna)
Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al
pubblico servizio della navigazione interna sui laghi, fiumi e
canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la
polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre
pertinenze ivi esistenti.
I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del
Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le
finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere
costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col Ministro
per l'interno.
(Norme applicabili)
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le
disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli artt. 33 a 35;
50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'art. 33 e
per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'art. 35 si ha
riguardo alle necessitý del pubblico servizio del porto o
dell'approdo.
(Concessioni)
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione
interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del
demanio marittimo dagli artt. 35 a 49; 53, limitatamente alle
concessioni attinenti al servizio della navigazione.
Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi
nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per
fini non attinenti al servizio della navigazione, Ë richiesto il
consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti)
Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e
stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle
zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'art.
56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le
norme di cui all'articolo precedente.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite
dall'autoritý preposta all'esercizio della navigazione
interna.
L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze
infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni
ad essi relative oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per
tale impianto ed esercizio Ë richiesta la autorizzazione del
Ministro per le comunicazioni.
(Autoritý competenti)
I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al
direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio
marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al
direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato
di porto.
(Esecuzione e manutenzione di opere portuali)
L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre
opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone
retrostanti, nonchÈ la vigilanza sulle opere stesse sono di
competenza del Ministero dei lavori pubblici.
